La legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" modificando i contenuti dell'art. 19 della Legge 241/90, consente di avviare l'attività di impresa in tempo reale presentando la SCIA alla Pubblica Amministrazione competente per l'attività che si intende avviare.
Ad esempio è subordinata alla sola presentazione della SCIA, allo sportello unico del comune interessato (il quale si avvale del sito e della modulistica della Camera di Commercio) con efficacia immediata, l'esercizio delle attività di:
a) Acconciatore (Art. 77);
b) Estetista (Art. 78);
c) Titolavanderia (Art. 79).
Le attività di:
a) Intermediazione commerciale e di affari (Art. 73);
b) Agente e rappresentante di commercio (Art. 74);
c) Mediatore marittimo (Art. 75);
d) Spedizioniere (Art. 76).
sono anch'esse soggette a SCIA, per il tramite dello sportello unico.
Documenti Correlati:
Decreto Legislativo n. 59 del 19/03/2010 direttiva servizi
Legge 30 Luglio 2010, n. 122 - S.C.I.A.
A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 241/1990, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività, tenendo presente che le dichiarazioni effettuate sono equivalenti ad atto sostitutivo di notorietà di cui è responsabile; - Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del D.L. 112/2008, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
Disciplina degli orari di attività e dei turni di apertura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione anno 2012.
Orari di attività e disciplina delle giornate di chiusura per gli esercizi di commercio al dettaglio su sede fissa anno 2012.